Sciopero 3 ottobre, partono le multe per i lavoratori: cosa si rischia nei fatti - okmugello.it © N. C.
Sciopero del 3 ottobre dichiarato illegittimo: ecco cosa stabilisce la legge 146/1990 su preavviso, precettazione e sanzioni.
Il 3 ottobre 2025 i sindacati Cgil e Usb hanno proclamato uno sciopero generale come risposta politica e sindacale all’intercettazione della Global Sumud Flotilla, avvenuta a meno di 70 miglia da Gaza per mano delle forze navali israeliane. La Commissione di garanzia, chiamata a valutare la legittimità della protesta, ha dichiarato l’astensione dal lavoro illegittima, poiché non conforme all’obbligo di preavviso stabilito dalla legge n. 146 del 1990.
I sindacati, dal canto loro, hanno contestato la decisione, sostenendo che lo sciopero rientrava nella difesa dei valori costituzionali di pace e dei diritti umani. Ma cosa stabilisce davvero questa legge?
Il preavviso obbligatorio e le conseguenze per chi viola le regole
L’articolo 2 della legge 146/1990 prevede che i lavoratori intenzionati a scioperare debbano fornire un preavviso minimo di 10 giorni. La norma nasce dall’esigenza di conciliare due principi costituzionali: da una parte il diritto di sciopero sancito dall’articolo 40 della Costituzione, dall’altra la garanzia dei servizi essenziali legati a diritti fondamentali come la salute, la sicurezza, la libertà di circolazione, l’assistenza sociale e l’istruzione.
Il preavviso e l’indicazione della durata non sono richiesti solo in casi eccezionali, come proteste per difendere l’ordine costituzionale o per gravi eventi che mettano a rischio la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori. In tutte le altre circostanze, lo sciopero senza preavviso rientra nelle violazioni punibili dalla legge.

Le sanzioni possono essere pesanti per le organizzazioni sindacali:
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sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali trattenuti in busta paga, con una penalità economica che varia da 2.500 a 50.000 euro;
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esclusione dalle trattative sindacali per un periodo di due mesi dalla cessazione dello sciopero;
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devoluzione dei contributi sindacali trattenuti all’Inps, gestione assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Questo apparato di sanzioni ha lo scopo di scoraggiare scioperi improvvisi che possano compromettere i servizi essenziali, ma resta spesso oggetto di scontro tra Commissione e sigle sindacali, come accaduto nel caso del 3 ottobre.
La precettazione: quando l’autorità limita o sospende lo sciopero
Un altro strumento previsto dalla legge 146/1990 è la precettazione, ovvero il provvedimento straordinario con cui l’autorità pubblica può limitare o rinviare uno sciopero. Viene adottata quando esiste un fondato pericolo di un danno grave e imminente ai diritti costituzionali dei cittadini.
Il rischio non deve consistere in un semplice disagio, ma in una compromissione significativa dei diritti alla salute, alla vita o alla sicurezza. La precettazione può disporre:
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il differimento dello sciopero;
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la riduzione della durata;
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l’imposizione di livelli minimi di servizio;
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l’unificazione di scioperi separati.
Il provvedimento può essere emanato dalla Commissione di garanzia, ma in casi urgenti anche dal Presidente del Consiglio, da un ministro delegato o dal Prefetto, a seconda della rilevanza del conflitto. Deve essere emesso entro 48 ore dall’inizio dell’astensione, salvo proroghe legate ai tentativi di conciliazione.
Le sanzioni per la violazione della precettazione sono severe. Per i singoli lavoratori, la multa varia da 500 a 1.000 euro per ogni giorno di inottemperanza. Per le organizzazioni sindacali, la cifra sale a un minimo di 2.500 fino a 50.000 euro al giorno, in base alla dimensione dell’associazione e agli effetti prodotti sul servizio pubblico.
È previsto anche il ricorso al TAR, con la possibilità che il tribunale amministrativo sospenda l’ordinanza qualora sussistano motivi fondati.
Il caso del 3 ottobre mostra come lo scontro tra diritto di sciopero e tutela dei servizi essenziali resti un tema delicato e controverso, in cui la legge cerca un equilibrio difficile tra diritti dei lavoratori e diritti della collettività.


