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Pedone investito in retromarcia, ecco di chi è la colpa: la legge ribalta tutto

Una sentenza del Tribunale di Cosenza rimescola le carte sulla responsabilità nei casi di investimento durante la retromarcia

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Pedone investito in retromarcia, ecco di chi è la colpa: la legge ribalta tutto - okmugello.it Pedone investito in retromarcia, ecco di chi è la colpa: la legge ribalta tutto - okmugello.it © N. c.
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Una sentenza del Tribunale di Cosenza rimescola le carte sulla responsabilità nei casi di investimento durante la retromarci

L’investimento di un pedone rappresenta uno degli episodi più complessi e delicati nel contesto della circolazione stradale. La presunzione di colpa del conducente, prevista dall’articolo 2054 del Codice Civile, impone a chi guida di rispondere in modo quasi automatico dei danni causati a chi cammina. Ma non sempre il pedone è una “vittima innocente”. Una recente sentenza del Tribunale di Cosenza ha stabilito una responsabilità condivisa al 50% tra automobilista e pedone, riaccendendo il dibattito su uno scenario spesso sottovalutato: l’investimento durante una manovra in retromarcia.

Nel caso esaminato, il giovane investito era consapevole del movimento dell’auto, e si era comunque posizionato nella traiettoria del mezzo. Il giudice ha ritenuto che questa condotta avventata abbia contribuito in modo diretto all’incidente. Il risarcimento, inizialmente calcolato in 45.000 euro, è stato quindi ridotto a 22.000. Un verdetto che conferma un principio chiave: la prudenza è un dovere anche per chi cammina a piedi.

Quando il pedone perde il vantaggio della presunzione: il ruolo del comportamento imprudente

Nel sistema giuridico italiano, il conducente è responsabile per i danni causati a terzi, salvo che riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Questo principio tutela il cosiddetto utente debole, cioè il pedone, che viene considerato parte più esposta in caso di collisione. Tuttavia, esistono eccezioni importanti a questa regola.

Quando il pedone perde il vantaggio della presunzione: il ruolo del comportamento imprudente - okmugello.it

Quando il comportamento del pedone risulta imprevedibile, incauto o contrario alla normale diligenza, il giudice può riconoscere un concorso di colpa. È quanto avvenuto nel caso in esame. Il Tribunale di Cosenza, nella sentenza n. 1396 del 14 settembre 2025, ha valutato in modo critico la condotta del pedone. Le testimonianze raccolte hanno infatti confermato che il ragazzo era consapevole della manovra di retromarcia in corso e, nonostante ciò, si era collocato esattamente dietro l’auto.

Il comportamento è stato definito "colpevole" e tale da generare un rischio evitabile, che ha finito per causare l’impatto. Il giudice ha considerato che, se il giovane avesse mantenuto una distanza di sicurezza o avesse atteso la fine della manovra, l’incidente non si sarebbe verificato. Da qui la scelta di dimezzare il risarcimento.

Questo orientamento non è isolato. La giurisprudenza ha più volte stabilito che anche il pedone è tenuto a rispettare le regole generali di cautela. E se da un lato l’auto in manovra rappresenta un pericolo potenziale, dall’altro il pedone non può ignorare ciò che vede. In particolare, quando l’azione dell’automobilista è prevedibile, come nel caso di un veicolo che esce in retromarcia da un parcheggio, ignorare quel movimento può rappresentare una forma di negligenza.

Testimoni e modulo CAI: come si costruisce la verità di un incidente

A determinare il verdetto del Tribunale non è stata solo la ricostruzione tecnica, ma il contributo decisivo delle testimonianze. I presenti hanno confermato che il pedone aveva osservato il veicolo prima dell’impatto, rendendo evidente la consapevolezza del pericolo. In questo tipo di casi, dove la dinamica può essere soggetta a interpretazioni, le voci esterne assumono un peso fondamentale.

Un altro elemento citato è stato il modulo CAI, ovvero la Constatazione Amichevole di Incidente, firmato solo dal conducente. In questi casi, il documento non ha valore di piena prova, ma assume un valore indiziario. Se le dichiarazioni contenute nel modulo coincidono con le testimonianze, il giudice può considerarne il contenuto come rafforzativo. Ed è esattamente ciò che è accaduto. La versione del guidatore è stata confermata anche dai presenti, delineando un quadro chiaro: entrambe le parti hanno contribuito all’evento lesivo.

Questa sentenza si inserisce in un quadro giurisprudenziale che tende a considerare con sempre maggiore attenzione il comportamento del pedone. La legge non lo esonera dal rispetto delle regole della strada, e in particolare dal dovere di non porsi deliberatamente in situazioni di rischio. L’insegnamento che emerge è duplice: l’automobilista deve sempre controllare, specie in manovra, ma anche il pedone non può agire in modo sconsiderato.

Il risarcimento danni, in presenza di un concorso di colpa, può essere significativamente ridotto. Un dettaglio che spesso sfugge, ma che può fare la differenza in sede legale. Per chi cammina, guardare non basta: serve attenzione vera. E chi guida, anche in retromarcia, deve assumersi la responsabilità della manovra, ma non può essere ritenuto colpevole in ogni caso.