Autovelox. Foto di repertorio © nc
Nel cuore del Mugello, nel comune di Dicomano (FI), si apre un nuovo fronte sulla legittimità delle multe per eccesso di velocità rilevate con strumenti non omologati. Il caso è stato sollevato da un motociclista veneto, sanzionato sulla Strada Provinciale 551 al chilometro 21+850, e ora difeso dal Centro Consumatori Italia APS ETS .
Approvato o omologato? La distinzione cambia sostanzialmente tutto!
L’associazione ha invitato l’utente ad attivarsi sia sul piano amministrativo, con un ricorso formale, sia su quello penale, denunciando l’agente verbalizzante e il responsabile del procedimento della Polizia Municipale del Mugello. Al centro della contestazione: la mancata omologazione dell’autovelox impiegato, a fronte di una semplice approvazione. Secondo quanto dichiarato nel verbale, la rilevazione sarebbe stata effettuata con un dispositivo VELOCAR modello SPEED & RED EVO R, l’AUTOVELOX 106 della Sodi Scientifica DICHIARATO “OMOLOGATO”. Tuttavia, il decreto ministeriale del MIT citato (n. 4708 del 01/08/201G) e le altre determinazioni farebbero riferimento alla sola all’approvazione dell’apparecchio, non ad una vera e propria omologazione, necessaria per la legittimità delle sanzioni. Nessun protocollo è mai stato predisposto dal Ministero dei Trasporti per l’avvio di tali procedure.
Cassazione: senza omologazione la multa è nulla
La Corte di Cassazione, con sentenze recenti come la n. 10505/2024 e la n. 1332/2025 e ora anche in sede penale la 10365/25, ha ribadito infatti che l’accertamento della velocità è illegittimo se effettuato con strumenti solamente approvati e non omologati. La distinzione, spiega la Suprema Corte, è sostanziale: l’omologazione implica test rigorosi e certificazione da parte del Ministero del MIT, mentre la sola approvazione (ovvero il deposito del prototipo) non garantisce che l’apparecchiatura rilevi correttamente la velocità anche se la ditta produttrice lo garantirebbe con propri test.
False attestazioni nei verbali? Ipotizzati reati penali
La denuncia depositata dall’utente del Centro Consumatori Italia, ipotizza reati come la truffa e il falso ideologico, ipotizzando che i pubblici ufficiali avrebbero attestato a verbale la conformità delle apparecchiature utilizzate, ovvero che queste fossero regolarmente omologate. Ovvero si è rilevato che nei verbali emessi, come quelli della gran parte degli altri comuni, “L’agente attesterebbe la regolarità della velocità rilevata come elemento probatorio valido, pur sapendo che lo strumento non è conforme così come indicato dalla Suprema Corte di Cassazione ”.

Un precedente decisivo a Padova
Ferme restando le numerose pronunce in tutta Italia, a confermare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è intervenuta anche la recente sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, la n. 5905/2024, che ha annullato una multa emessa con un dispositivo VELOCAR, riconoscendo l’infondatezza di verbali basati su strumenti non omologati e rendendo nulle le circolari Prefettizie e ministeriali inviate ai comuni che autorizzavano provvisoriamente l’uso delle apparecchiature.
Il Centro Consumatori: "Non pagate multe ingiuste"
Antonio Tognoni, portavoce dell’associazione del Veneto ex sottufficiale della GDF con una pregressa esperienza alle spalle presso le Procure Venete, è netto: “Le amministrazioni ignorano le sentenze anche penali della Cassazione continuando a sanzionare i cittadini con dispositivi non a norma e questo non è un bel modo di rispettare gli utenti…… oltre che illegittimo. La suprema Corte ha dato indicazioni giuridiche specifiche che si ritiene tutti debbano rispettare, altrimenti è “far west” Ci chiediamo: chi trae vantaggio da tutto questo?”
La sicurezza stradale, ribadisce l’associazione CCI, va garantita ma nel rispetto del diritto e della legalità…
L’associazione invita tutti i cittadini a verificare la documentazione in dotazione agli apparecchi velox indicati nei verbali (tutti nessuno escluso), anche chiedendone la copia, ed eventualmente ricorrere anche al Prefetto primo soggetto a dover adeguare le proprie direttive ai Comuni con le disposizioni della Cassazione o eventualmente rivolgersi agli sportelli del Centro per valutare le azioni da intraprendere. Nelle denunce presentate dagli utenti Sono stati richiesti anche provvedimenti cautelari di sequestro per i dispositivi non conformi il primo proprio quello di DICOMANO.
Un esempio elementare per capire la differenza tra approvazione vs omologazione.
Per comprendere meglio: l’approvazione è come un permesso generico a usare un certo tipo di bilancia mentre l’omologazione, certifica che quella bilancia, per tramite il centro metrico, misuri effettivamente il corretto peso. Senza tale certificazione, si rischia di “trarre in inganno gli utenti”. Così accade anche con una multa basata su un dispositivo non omologato.


