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Determinazione dell'assegno di mantenimento. Criteri e parametri

Inoltre, in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di...

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Il dovere di mantenere i figli trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione italiana secondo il quale “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Tale principio costituzionalmente garantito viene recepito dal codice civile dagli artt. 315 bis e segg. che prevedono il diritto del figlio di essere “mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

Inoltre, in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, (art. 316 bis c.c.).

In particolare, nella vicenda separativa della coppia, sia essa coniuga o no, occorre fare riferimento agli artt. 337 ter e segg. c.c.

Infatti, dopo aver disciplinato in generale i provvedimenti riguardanti i figli che possono essere adottati nei giudizi di separazione e divorzio, e nell’ambito dei procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio in caso di cessazione della convivenza tra i genitori, l’art. 337 ter c.c. prevede che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e il giudice, ove necessario, stabilisca la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

La determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, o più correttamente, del contributo al mantenimento, deve tenere in considerazione le esigenze del figlio, il tenore di vita dello stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

In ogni caso, il primo parametro che viene preso in considerazione sono i redditi dei genitori, derivanti dalle rispettive dichiarazioni fiscali e da ogni altra risorsa economica degli stessi.

Inoltre, il Giudice se ritiene che le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non siano sufficientemente documentate, può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni, anche se intestati a soggetti diversi.

Esistono anche tabelle o protocolli che riportano il calcolo dell’assegno con riferimento a un reddito medio mensile che possono essere utilizzati dal Giudice.

Ma fino a quando permane l’obbligo del contributo al mantenimento?

L’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.

La Corte di Cassazione ha al riguardo specificato che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Secondo la Suprema Corte, quindi, l’obbligo di mantenimento a beneficio dei figli, anche maggiorenni, sussiste fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, ma il genitore non è tenuto a mantenere un figlio nullafacente.

La valutazione della necessità di detto obbligo, infatti, dovrà tenere conto dell’accertamento della condizione economica dei figli, della loro età, del conseguimento effettivo di un livello di competenza professionale e tecnica, dell’impegno profuso nella ricerca di un lavoro e della complessiva condotta da loro tenuta, a partire dal compimento del diciottesimo anno d’età.

Avv. Maria Petrini

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